Valori Cultura e Sociale • 19 January 2008

Appello per il diritto alla vita (01/2008)

(dopo l’appello è disponibile la Proposta di Legge sulle “Disposizioni in materia di tutela della maternità e sostegno alla natalità”)

L'Appello per il Diritto alla Vita

La moratoria per la vita proposta da Giuliano Ferrara e il bilancio obiettivo di decenni di aborto “legalizzato” in Italia, in Europa e nel mondo, impongono a chiunque abbia responsabilità politiche approfondimento e azione coerente. 1. Perché l’aborto “legale” è diventato aborto “banale”. Quando in Italia, a partire dall’inizio degli anni 1970, iniziò la propaganda per introdurre una legislazione abortista, l’intento dei sostenitori era di rendere la gestante libera di ottenere l’intervento abortivo senza ostacoli. Era arduo far passare in Parlamento una legge che suonasse: “articolo unico/ l’aborto è libero e gratuito”. L’argomento più usato non fu un richiamo alla libertà, bensì l’opportunità di assistere la gestante che viveva una situazione difficile invece che respingerla nella clandestinità. Si è così costruita una legge – la n. 194 del 22.05.1978 – che riconduce le cause che inducono all’aborto a un’unica vaga indicazione terapeutica e impone al consultorio o al medico di espletare una fase di prevenzione/dissuasione dall’aborto. Il primo articolo della legge fissa gli scopi di essa: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”. Si aggiunge che l’aborto “non è mezzo per il controllo delle nascite”. Siamo convinti che trent’anni siano più che sufficienti per chiedersi se e come quegli scopi sono stati raggiunti, se la 194 viene applicata in ogni sua parte, se essa ha provocato una reale diminuzione degli aborti, come ripete stancamente la schiera dei suoi sostenitori. Le statistiche, ricavate dalle relazioni annuali dei ministri della Salute, sono parziali, poiché non considerano ai fini delle rilevazioni gli aborti – che pure ci sono – procurati con la cosiddetta “pillola del giorno dopo” (Norlevo); né finora hanno incluso le cifre riguardanti gli aborti procurati dopo l’assunzione della RU 486, “liberalizzata” da numerosi assessorati regionali alla Sanità. Infine, sempre sotto il profilo statistico, un ulteriore limite è costituito dal peso che si dà al numero in assoluto di aborti, ma non invece al rapporto di abortività, cioè alla relazione che intercorre fra gli aborti realizzati ogni anno e il numero dei bambini che nello stesso periodo nascono vivi. Poiché questo dato numerico è rimasto costante in 30 anni, se ne deduce che è rimasta costante – e non è calata – la tendenza ad abortire. Le medesime statistiche forniscono numeri dai quali è impossibile comprendere le cause che inducono ad abortire. Ciò accade perché, nella fase che dovrebbe essere di prevenzione, nessuno chiede nulla alla donna, e di conseguenza il personale medico nulla annota sulla scheda per la richiesta dell’ivg: come è possibile, in attuazione della legge, prevenire l’aborto se non si conoscono le principali cause che portano le donne a una scelta così drammatica? Una scelta resa comunque agevole – quasi banalizzata – dal fatto che per abortire basta una mera manifestazione di volontà: in base alla 194, infatti, pur se il medico o il consultorio non riconoscono i motivi addotti dalla gestante per l’ivg, essi sono tenuti a rilasciare il certificato che attesta che la gravidanza è in atto. Il certificato costituisce titolo sufficiente, dopo sette giorni, per abortire; dunque, non vi è alcun filtro che permetta prevenzione o dissuasione. Se dunque, per un verso, l’applicazione della 194 non è andata verso una “procreazione cosciente e responsabile”, per altro verso la media stimata del ricorso all’aborto clandestino si è attestata sulle 45.000 unità all’anno: è un dato che segnala il fallimento anche sotto questo riguardo. 2. Perché la tutela della vita è una battaglia laica. Per cogliere l’umanità del concepito non è necessario il catechismo. E’ sufficiente l’ecografo! Dire che si tratta di vita umana non è un atto di fede, ma è una constatazione che prescinde dalla confessione religiosa di riferimento. Spesso la confessionalizzazione del tema è il modo laicista per esorcizzare una discussione laica in materia. Dal punto di vista biologico, la formazione e lo sviluppo umano appaiono come un processo unico, continuo, coordinato e graduale sin dalla fecondazione, con la quale si costituisce un nuovo organismo dotato di capacità intrinseca di svilupparsi autonomamente in un individuo adulto. I più recenti contributi delle scienze biomediche apportano preziose evidenze sperimentali alla tesi dell’individualità e della continuità dello sviluppo embrionale. Dal momento in cui l’ovulo è fecondato, si inaugura una vita che non è quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto. Le recenti acquisizioni della biologia umana riconoscono che nello zigote derivante dalla fecondazione dei due gameti si è già costituita l’identità biologica di un nuovo individuo umano, dotato di un proprio codice genetico, e quindi di un valore antropologico unico. Il concepito non è un essere umano in potenza, ma un essere umano in atto. È in potenza adulto, bambino o vecchio, ma è in atto un essere umano, e in quanto essere umano è anche persona, dal momento che non si vede come la dimensione personale possa subentrare in epoca successiva all’inizio della vita umana, cioè al concepimento. La 194 elude il nodo riguardante l’identità biologica del concepito. Nella relazione di maggioranza, che alla Camera dei Deputati accompagnò la proposta poi divenuta legge, l’“opportunità di introdurre la nuova disciplina dell’aborto” veniva evocata “al di là delle diverse convinzioni morali, religiose e scientifiche”: il legislatore ha dunque affermato di voler prescindere perfino dalla scienza; e quest’ultima attesta in modo inequivoco l’umanità del concepito. Ciò è in linea con quanto aveva scritto la Corte Suprema degli USA, che in una sentenza del gennaio 1973 aveva reso l’aborto libero in tutti gli States: “non abbiamo bisogno di risolvere il difficile problema di quando la vita cominci”; e però, nel dubbio (non invincibile) si rendeva possibile la soppressione della vita. Più di recente, nel luglio 2004, la Corte europea dei diritti umani, pur decidendo di un caso nel quale era importante partire dal presupposto se il concepito è o non è un essere umano, ha stabilito che “la questione dell’inizio del diritto alla vita sia da decidere a livello nazionale (…) perché tale questione non è stata decisa dalla maggioranza degli Stati (…) e (…) perché non esiste in Europa un consenso generale sulla definizione scientifica e giuridica dell’inizio della vita”. La difficoltà ha un significato evidente: se ci si pone il quesito di quando inizia la vita si corre il rischio, in base alla risposta, di dover sottoporre a revisione dogmi che appaiono intangibili. 3. Una politica per la vita per ridare vita alla politica. E invece il quesito va posto senza timore, e merita risposta. La sfida va vissuta non come un problema da rimuovere, ma come una opportunità per riattivare la politica. Negli USA di questi temi si discute sulla scena politica, al punto che diventano occasione di confronto nelle campagne elettorali, costituiscono motivo di successo fra gli elettori, perché esiste un contesto culturale e politico che spinge alla riflessione critica dei pregiudizi della biotecnocrazia. Auspichiamo che si formi un contesto simile anche in Italia e in Europa: se c'è una battaglia di avanguardia, essa è quella per la tutela e la promozione della vita, dal concepimento alla morte naturale. Infatti, se lo Stato è l'organizzazione della società, quest'ultima si fonda sulla dignità di ogni essere umano; lesa la quale, tutto è possibile. Siamo convinti che va combattuta la posizione di chi esorta a tenere distinte la sfera confessionale e religiosa da quella politica e giuridica, come se parlare di difesa della vita equivalesse automaticamente a salire sull'altare, a indossare i paramenti sacri, e a iniziare un'omelia. E' una distinzione che qui non ha senso: la contrapposizione non è fra cattolici e non cattolici, ma fra chi intende la natura come un dato certo e normativo, e chi ritiene invece che la natura è un mero postulato culturale, e quindi è soggetta alla libera contrattazione fra le parti. Il nocciolo del discorso è il diritto naturale: e cioè un quadro di valori la cui esistenza non dipende dai mutamenti della storia, dai conflitti di classe o di razze, dalla costruzione di mondi utopici, o dai pensieri degli opinion maker, ma sono iscritti in modo stabile e immutabile nella natura dell’uomo; regole essenziali valide in ogni epoca e in ogni luogo: non uccidere, non rubare, non dire il falso… Che, lette in positivo e nei loro riflessi sociali e politici, significano: difendi la vita dell'innocente con legislazioni e provvedimenti amministrativi adeguati, rispetta l'altrui proprietà, in un'ottica di solidarietà, lavora per l'onestà e per la trasparenza nella vita pubblica… L’insieme di questi principi e precetti è impresso nella natura di ogni uomo, anche se non sempre viene percepito con chiarezza: per questo, al di là di ogni deformazione, viene chiamata diritto naturale. E’ il frutto della osservazione e della “scoperta” delle costanti naturali della persona e in essa la politica può trovare il fondamento per edificare la comunità; da essa il diritto positivo trae le coordinate entro le quali proseguire nella sua elaborazione. Riteniamo questa battaglia di avanguardia e di libertà, perché l’essenza del totalitarismo coincide con l’arbitrio che un uomo esercita su un altro uomo al punto da modificare, o addirittura da togliergli la vita. Se il confine fra la vita e la non vita non è netto e invalicabile, se non viene individuato quale dato oggettivo da riconoscere e da rispettare, ma rappresenta qualcosa di variabile a seconda delle opinioni soggettive o delle scelte di una maggioranza, non si può dire che la prospettiva totalitaria sia alle spalle. Se è possibile (e anzi è stimato un bene, poiché riceve il contributo del servizio sanitario nazionale), uccidere un uomo in quanto è troppo giovane – non ha completato i nove mesi di permanenza nel corpo della madre –, cioè perché è lontano dall’optimum della vita, non esistono ragioni di principio, ma solo di mera convenienza del momento, per non uccidere chi è troppo vecchio, cioè è lontano dall’optimum della vita al capo opposto del filo, ovvero per non uccidere il portatore di handicap, che è lontano dall’optimum fisico; ovvero – e questa è l’esperienza dei totalitarismi realizzati nel XX secolo – per uccidere l'altro in quanto la pensa diversamente, e quindi è lontano da un optimum ideologico, ovvero appartiene a un'altra razza, e quindi non è in linea con l'optimum etnico. 4. Qualche indicazione concreta. In occasione del trentennale della 194, meritano approfondimento, a nostro avviso, alcuni passaggi, nella prospettiva che il confronto non resti teorico, ma conosca sviluppi pratici: a) La fase della dissuasione-prevenzione prevista dall’art. 5 della 194 va finalmente attuata, avviando la formazione mirata di tutti i soggetti che in essa sono chiamati a intervenire, prevedendo apposite risorse nei bilanci nazionale e regionali, che rendano non virtuali le alternative all’aborto proposte nel singolo caso, con una verifica dei risultati. La disapplicazione di questa parte della 194 deriva largamente dall’aver fatto coincidere il concetto di prevenzione dell’aborto col concetto di prevenzione dei concepimenti: con questo tipo di condizionamento, è facile per il medico che rilascia il certificato ritenere declamazioni prive di significato le indicazioni della legge tese a rimuovere le cause dell’aborto. La prevenzione dell’aborto va invece legata il più possibile alla prosecuzione della gravidanza, per quanto difficile o inizialmente non desiderata, al fine di tutelare insieme il concepito e la madre. b) L’art. 2, comma 2, della 194 stabilisce che “i consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”. Ci sono associazioni di volontariato, in particolare i Centri di aiuto alla vita promossi dal Movimento per la vita, che da trent’anni, sparsi in tutta Italia, hanno garantito a circa centomila donne la libertà di non abortire e ad altrettante vite umane la libertà di non essere uccise. Spesso le strutture sanitarie hanno fatto apparire questo successo – un successo anzitutto per la donna, che è stata aiutata a prendere una decisione coraggiosa, ma certamente meno drammatica del ricorso all’aborto – quasi come una colpa, o come un segnale di pericolosa faziosità. Chiediamo invece che siano promossi accordi più stabili e diffusi con queste realtà, tesi a rendere la loro attività meno complicata, con minori ostacoli all’interno delle strutture sanitarie. Un maggiore coinvolgimento delle associazioni di volontariato è in grado di sollecitare e di mettere in moto le realtà che dovrebbero realizzare l’aiuto alla maternità difficile. Se è più comodo per una struttura sanitaria dire alla donna “questo è il certificato, vai pure ad abortire…”, una convenzione che in un ospedale consenta di avvalersi di chi ha un approccio meno formalistico e sommario può indurre invece a prendere realmente in considerazione strade diverse, senza che questo si traduca in pressioni sulla gestante. c) L’art. 7 comma 2 della 194 stabilisce che quando il concepito ha possibilità di vita autonoma “il medico che esegue l’interruzione deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”. La cronaca recente e meno recente informa che ciò non accade. Sul punto la 194 va resa più chiara. Il progresso scientifico ha anticipato la possibilità di sopravvivenza nei nati prematuri. La collocazione alla fine del sesto mese di gravidanza della distinzione tra aborto e parto prematuro – non scritta nella legge 194, ma tradizionalmente ripetuta nei manuali medici – è superata. Ai Centri di aiuto alla vita si moltiplicano le notizie di bambini “abortiti”, ma contrassegnati da evidenti segni di vita (battito cardiaco, gemiti, atti respiratori), eppure lasciati morire sul tavolo operatorio. “Lasciar morire” e in qualche caso – come pure accade – “affrettare la morte” è il contrario di “salvaguardare la vita”. d) Nella legge 194 non è mai formalmente riconosciuta la possibilità di abortire per ragioni eugenetiche, ma solo in quanto queste ultime incidano sulla salute della donna; e tuttavia, il richiamo alle malformazioni del nascituro c’è. Dopo trent’anni è venuto il momento di chiedersi – e ciò va fatto anzitutto in Parlamento – se è giusto non modificare il passaggio di una legge in base al quale un essere umano non ha il diritto di vivere in quanto è “malformato”, o comunque lo ha in forma più fievole per il solo fatto di non essere ancora nato. e) L’art. 4 della 194 ricomprende le varie “indicazioni” all’aborto (economiche, sociali, familiari) sotto il più ampio riferimento alla salute della donna. La salute, quindi, non ha una accezione limitata a patologie riscontrate in modo scientifico, ma viene interpretata come estesa alla salute psichica: il concetto di salute esce dai manuali di medicina per abbracciare il senso di completo benessere, fisico e psicologico. In questi termini la nozione di “aborto terapeutico”, su cui si fonda l’intero impianto della legge 194, consiste nel far presente a una donna che può liberarsi del figlio non ancora nato nell’illusione di "stare psicologicamente meglio" e che può sopprimere un bimbo in utero, forse anche capace di vita autonoma, solo perché fonte di alterazione del proprio benessere. Anche su questo è giusto fornire risposte in termini di adeguate modifiche legislative. f) Infine, il padre. Il cui ruolo è reso marginale dalla 194: può essere coinvolto nella decisione della donna di abortire solo se lei lo desidera, e questo anche se i due sono coniugati. Il padre del concepito va invece informato della gravidanza e va coinvolto, almeno a livello consultivo, nelle decisioni riguardanti la vita del figlio, ai fini della difesa della vita e del sostegno alla madre. Pari opportunità vale anche per i padri in ordine alla scelta del destino dei propri figli. A nostro avviso, l’iniziativa politica non va limitata al Parlamento nazionale e/o ai Consigli regionali: essa deve attraversare il Parlamento europeo, sede in questo momento di tendenze ostili al diritto naturale. Mai come in questo momento la frontiera del diritto alla vita coincide col futuro politico della nazione, dell’Europa e con le sorti stesse della politica.
SINTESI DELLA PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELL’ON. MELONI (PRESIDENTE NAZIONALE DI AG) SU “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ E SOSTEGNO ALLA NATALITÀ”
Scarica e leggi la Proposta di Legge completa in materia di tutela della maternità e sostegno alla natalità in formato pdf
OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI LEGGE (ART. 2)
• sostenere i nuclei monogenitoriali, le famiglie e le coppie nell’assolvimento degli impegni genitoriali • sostenere l’acquisto in proprietà, da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari mono-genitoriali, con figli minori, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale • favorire una migliore distribuzione delle responsabilità e dei compiti tra donne e uomini, in modo da rafforzare il ruolo dei padri nell’assistenza familiare • equiparare la maternità adottiva a quella naturale dal punto di vista della fruizione dei congedi parentali • tutelare la buona salute psichica delle madri e dei genitori, prima e dopo la nascita, al fine di prevenire e intervenire su fenomeni di tipo depressivo
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
Contribuzioni dirette (ART. 3) Tutti i nuclei familiari con figli minori – compresi i nuclei costituiti da coppie di genitori non coniugate e i nuclei familiari monogenitoriali – il cui reddito non supera l’importo di 50.000 euro l’anno beneficiano delle seguenti contribuzioni dirette per ciascun figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2008: a) un contributo alla nascita, o all’adozione, di 1000 euro; b) un assegno mensile di euro 200 - fino al compimento del terzo anno di età del bambino - ad integrazione delle spese sostenute per l’acquisto di generi di prima necessità per l’alimentazione e l’igiene dei bambini; c) un assegno mensile di euro 200 - fino al compimento del terzo anno di età del bambino - ad integrazione delle spese sostenute per l’impiego di una baby-sitter per accudire il bambino o delle spese per l’asilo nido; l’importo dell’assegno è maggiorato di euro 50 mensili per ciascun figlio aggiuntivo; d) un assegno annuale di euro 200 ad integrazione delle spese per i libri di testo. Il contributo spetta fino al completamento della scuola secondaria superiore oppure fino al compimento del diciottesimo anno di età; e) un assegno mensile di euro 150, ad integrazione delle spese per l’istruzione domiciliare del minore disabile al quale sia stata riconosciuta una percentuale d’inabilità di almeno l’80%.
MISURE DI CARATTERE FISCALE
Introduzione del quoziente familiare (art. 4) Ai fini della dichiarazione IRPEF, le coppie coniugate - e non effettivamente né legalmente separate - e le coppie conviventi con figli possono optare per l’applicazione della tassazione in base al meccanismo del quoziente familiare. In caso di opzione, il reddito percepito dai coniugi deve essere sommato e la somma così ottenuta deve essere divisa per il numero delle quote spettanti al nucleo familiare, calcolate in base agli appartenenti al nucleo. Per ciascun coniuge si calcola una quota; per ciascuno dei primi due figli si calcola ½ quota; per ciascun figlio a partire dal terzo si applica una quota intera; per ciascun soggetto a carico del nucleo familiare affetto da disabilità si calcola una quota intera; per tutti gli altri soggetti a carico del nucleo familiare si calcola ½ quota. Al reddito così risultante dalle operazioni si applica l’aliquota fiscale prevista dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986).
AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
ICI – Esenzioni (art. 5, comma 1) Sono esenti dall'imposta, tra l’alto, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, per le tre annualità successive alla nascita di ciascun figlio o all’adozione di ciascun minore; ICI - Riduzioni e detrazioni dall'imposta (art. 5, comma 2) La detrazione è aumentata di 100 euro per ciascun figlio a carico del soggetto passivo dell’imposta Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa Viene istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l’accensione di mutui da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, con figli minori, per l’acquisto della prima casa (ART. 6). Il fondo è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie alle banche e agli intermediari finanziari che concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari per l’acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 200.000 euro. I mutui sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per un massimo di ulteriori quindici anni. (ART. 7) Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione europea; b) essere genitori, anche adottivi, di uno o più figli minori; c) non essere proprietari di altro immobile, sull’intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 50.000 euro; d) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali; e) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell’IRPEF, superiore a 50.000 euro. Tale limite di reddito è aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda, o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata. Le agevolazioni concesse cessano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale il nucleo familiare dichiara un reddito annuo lordo superiore a 50.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo. Le garanzie prestate dal fondo sono, altresì, finalizzate alla copertura dell’eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre gravi circostanze di natura personale o familiare individuate con decreto del Ministro per la famiglia, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. La copertura si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell’ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.
MODIFICHE AL TESTO UNICO IN MATERIA DI MATERNITÀ E PATERNITÀ
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (art. 9) L’assunzione di personale a tempo determinato, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, può avvenire anche con un anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del congedo (attualmente l’anticipo è di un mese). Lo sgravio contributivo del 50 % viene concesso alle aziende con meno di 20 dipendenti anche nell’ipotesi in cui - al rientro del lavoratore in congedo - il lavoratore assunto in sostituzione sia confermato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale. In caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficia dello sgravio contributivo nel primo anno di riconferma del lavoratore. Le agevolazioni si applicano anche alle piccole imprese fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche in forma associata fino a tre dipendenti e alle società cooperative sociali senza limiti di dipendenti e di soci lavoratori. Durata del periodo di congedo obbligatorio per maternità (art. 10) Il periodo di congedo obbligatorio per maternità post partum – attualmente di tre mesi (o quattro in caso di flessibilità) – viene elevato rispettivamente a quattro e cinque mesi. Congedo di paternità (art. 11) Il congedo di paternità – riconosciuto al padre solo in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre – viene concesso anche nelle ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma o libera professionista. Riduzione dell’orario di lavoro per il padre lavoratore (art. 12) Al fine di incentivare una maggiore partecipazione dei padri nell’assistenza familiare e favorire una migliore condivisione delle responsabilità tra i genitori, il padre lavoratore ha diritto ad una riduzione dell’orario di lavoro giornaliero nella misura del 25%, nei tre mesi successivi alla nascita del figlio. Il trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Congedo di adozione (art. 13) Viene istituito il congedo di adozione La lavoratrice che ha adottato o che ha ottenuto in affidamento un minore ha diritto a un congedo di adozione della durata di sei mesi decorrenti dall’effettivo ingresso dello stesso nella famiglia. Nel caso di adozione o di affidamento internazionali il congedo decorre dall’inizio del periodo di permanenza della lavoratrice nello Stato straniero. La durata di tale permanenza è stabilita dalle convenzioni che lo Stato italiano stipula con il Paese di provenienza del minore adottato e non può comunque eccedere i due mesi. Il congedo di adozione che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore purché la lavoratrice adottante non goda delle indennità previste per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste. Il trattamento economico e normativo è quello del congedo di maternità. Sostegno ai genitori con figli prematuri o gravemente immaturi (art. 14) Prolungamento da sei mesi ad un anno del congedo parentale per la lavoratrice madre o, in alternativa, per il lavoratore padre di figlio nato prematuro o gravemente immaturo. Congedo parentale (art. 15) L’indennità prevista per le lavoratrici e per i lavoratori con bambini fino a tre anni viene elevata dal 30 al 50% della retribuzione. Congedi per la malattia del figlio (art. 17) Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all’anno (attualmente cinque) per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Prepensionamento dei genitori con figli portatori di handicap grave (ART. 18) Il lavoro di cura e di assistenza prestato ai figli portatori di handicap grave ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, è equiparato, ai fini del prepensionamento, alle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, qualora sia svolto con carattere di continuità e in ambito familiare. L’equiparazione attribuisce alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, il diritto di beneficiare a due mesi di prepensionamento per ogni anno di convivenza con il figlio disabile cui prestino assistenza continuativa. Il beneficio è riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Divieto di licenziamento in caso di adozioni e affidamenti (ART. 19) Il divieto di licenziamento - attualmente previsto in caso di congedo di maternità e paternità - si applica anche nel caso del congedo di adozione. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome (ART. 20) L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome in caso di adozioni e affidamenti viene elevata da tre mesi a sei mesi. L’indennità di maternità prevista per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, le imprenditrici agricole, lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali viene elevata dopo il parto da tre a quattro mesi. Indennità di paternità per lavoratori autonomi e per i liberi professionisti (ART. 21-24) Viene istituita l’indennità di paternità per lavoratori autonomi e per i liberi professionisti (attualmente non esiste). Le condizioni sono le stesse del congedo di paternità. Il beneficio spetta anche in caso di adozioni e affidamenti. Congedo parentale per lavoratori autonomi (ART. 22) Il congedo parentale per lavoratori autonomi della durata di tre mesi viene esteso anche ai genitori adottivi o affidatari, nonché ai lavoratori autonomi padri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2008 (attualmente non esiste per gli autonomi). Indennità di maternità per le libere professioniste (ART. 23) L’indennità di maternità per le libere professioniste viene elevata dopo il parto da tre a quattro mesi.
ALTRE MISURE
Azioni positive per la promozione della tutela della salute psichica delle madri (ART. 27) Sono ammessi al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali progetti sperimentali di sostegno alla salute psichica delle madri prima e dopo la nascita, onde prevenire fenomeni di tipo depressivo o altre manifestazioni psicopatologiche. I progetti promuovono la realizzazione, presso ogni regione, di centri di prossimità per le madri, con il compito di assistere la donna nei mesi della gravidanza e in quelli immediatamente successivi, anche tramite la collaborazione di organizzazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale per le finalità assistenziali, di prevenzione, di comunicazione e di ricerca scientifica. I centri perseguono le finalità di tutela ed assistenza attraverso servizi di: a) psicoterapia; b) assistenza sociale; c) assistenza all’infanzia; d) consulenza legale; e) consulenza sessuologia; f) educazione familiare. Presso il Miniestero della Solidarietà sociale viene istituita una commissione scientifica di esperti, con il compito di monitorare annualmente l’attività dei centri di prossimità, l’efficacia dei servizi resi, nonché le differenti tipologie di intervento. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la commissione trasmette al Parlamento una relazione sull’attività dei centri di prossimità, al fine di consentire una valutazione dei progetti sperimentali, degli interventi previsti, della loro efficacia nonché degli obiettivi conseguiti per migliorare le condizioni di salute mentale della madre.
COPERTURA FINANZIARIA (ART. 28)
Per l’anno 2006 la spesa per la famiglia in Italia risulta pari a circa 14 miliardi di euro (per l’esattezza 13.905 milioni di euro) che corrisponde allo 0,9 % del PIL. I costi complessivi della nostra proposta di legge ammontano a circa 2,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2008 che corrisponderebbero ad un incremento della spesa per la famiglia dello 0,2 % del PIL. Di questi 2,5 miliardi di euro: • 2,1 miliardi sono destinati alle contribuzioni dirette (misure di sostegno al reddito) e agli sgravi fiscali. A questi oneri vi si provvede mediante parziale destinazione delle maggiori entrate tributarie registrate nel corso del 2007 rispetto alle previsioni iniziali (si tratta del c.d. extragettito o “tesoretto” che ammonterebbe a quasi 8 miliardi) nonché tramite i risparmi di spesa conseguenti agli interventi di contenimento della spesa pubblica nelle amministrazioni statali (a tal fine si stabilisce che, a decorrere dall’anno finanziario 2008, l’ammontare complessivo delle spese correnti dell’ultima legge di bilancio non può essere superato per i tre anni successivi). • 320 milioni sono posti a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali (la cui dotazione finanziaria per il 2008 è di 1,6 miliardi di euro). Si tratta di soldi destinati ad un aumentare le garanzie di sicurezza sociale su congedi di maternità e paternità, congedo di adozione, indennità per lavoratrici autonome e libere professioniste ecc., tutela della salute mentale delle madri. • 50 milioni sono posti a carico del Fondo per le politiche della famiglia (la cui dotazione finanziaria per il 2008 è di 180 milioni). Si tratta di soldi che affluiscono ad un fondo speciale di garanzia, istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, per consentire l’accensione di mutui da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, con figli minori, per l’acquisto della prima casa.
Scarica e leggi la Proposta di Legge completa in materia di tutela della maternità e sostegno alla natalità in formato pdf

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